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Lavorare in Svizzera

Permessi di lavoro in Svizzera

Operaio riempie un modulo cartaceo.
© Keystone / Peter Klaunzer

L'ottenimento di un permesso di soggiorno e lavoro in Svizzera dipende da molti fattori, tra i quali le competenze e la provenienza. Per alcuni Paesi sono fissati dei contingenti.

Le condizioni di entrata e di soggiorno sul territorio svizzero sono diverse, a seconda che si provenga da Paesi dell’Unione Europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), oppure dal resto del mondo (Stati terzi).

Cittadine e cittadini britannici già residenti in Svizzera entro il 31 dicembre 2020, anno in cui il Regno Unito ha lasciato l’UE (Brexit), mantengono i diritti acquisiti.

Cittadine/i UE/AELS

Grazie agli accordi sulla libera circolazione delle persone, chi arriva dall’UE o dall’AELS (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) ha il diritto di entrare, vivere e lavorare in Svizzera. Se è alla ricerca di un impiego, può restarvi tre mesi. Se chiede un permesso per dimoranti temporanei (permesso L UE/AELS), può restare tre mesi in più, quindi in totale sei. Per ottenerlo, bisogna dimostrare di avere avere abbastanza soldi per mantenersi.

Cittadine e cittadini UE/AELS possono lavorare fino a tre mesi in Svizzera senza particolari formalità, ma se l’impiego supera questa durata devono inoltrare la richiesta di un permesso di dimora (permesso B UE/AELS) al Comune in cui risiedono, prima dell’entrata in servizio.

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Chi invece vuole intraprendere un’attività indipendente in Svizzera, deve notificarlo entro 14 giorni al Comune in cui risiede e richiedere un permesso di soggiorno.

Il numero di permessi rilasciati a persone in provenienza dall’UE o dall’AELS è illimitato.

Cittadine/i di Stati terzi

Coloro che provengono dal resto del mondo possono lavorare in Svizzera soltanto se qualificati. Si parla in sostanza di quadri dirigenti, specialiste/i e altre persone di alto profilo, come laureate/i con un’esperienza professionale pluriennale.

In questo caso, un permesso di lavoro è indispensabile anche per impieghi di breve durata. Le procedure amministrative sono a carico del datore di lavoro, che deve dimostrare che l’assunzione serve gli interessi economici del Paese. Deve inoltre provare di non aver potuto reclutare il personale necessario né sul mercato del lavoro svizzero né su quello dell’UE/AELS. Se il soggiorno previsto è di diversi anni, sarà considerato anche il potenziale d’integrazione della persona nell’ambiente professionale e sociale (conoscenze linguistiche, età, e così via).

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Non sempre un permesso di lavoro autorizza ad entrare in Svizzera. A seconda della nazionalità, può servire un visto.

Il Consiglio federale (governo) fissa ogni anno il numero massimo di permessi di dimora che possono essere rilasciati a lavoratrici e lavoratori provenienti da Stati terzi.

Cittadine/i del Regno Unito

Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito è considerato uno Stato terzo e sottostà alle stesse condizioni. Tuttavia, coloro che hanno ottenuto un permesso di soggiorno in Svizzera prima di quella data possono mantenerlo.

Il governo svizzero fissa dei contingenti di permessi di dimora specifici per chi proviene dal Regno Unito, nell’attesa di un eventuale accordo tra i due Paesi sulle loro relazioni migratorie.

Permessi di soggiorno

Permesso L: per dimoranti temporanei. È destinato a persone straniere che soggiornano in Svizzera a corto termine (in genere per meno di un anno) e con uno scopo ben determinato, non necessariamente esercitando un’attività lucrativa. Le/i cittadine/i UE/AELS hanno diritto a un permesso L se presentano un contratto di lavoro di durata compresa tra tre mesi e un anno. A certe condizioni, possono ottenerlo anche se sono ancora alla ricerca di un impiego.

Permesso B: di dimora. È rilasciato a persone straniere che risiedono stabilmente in Svizzera con uno scopo preciso, esercitando o no un’attività lucrativa. Le/i cittadini UE/AELS con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno ricevono un permesso B valido cinque anni, rinnovabile se i requisiti sono soddisfatti.

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Permesso C: di domicilio. È rilasciato a straniere e stranieri che risiedono da cinque o dieci anni in Svizzera. Le condizioni per ottenerlo variano a seconda del Paese di provenienza, della situazione familiare e del grado di integrazione del richiedente. Il permesso di domicilio è accordato a tempo indeterminato.

Permesso Ci: di dimora con attività lucrativa. È destinato alle/ai familiari di funzionarie e funzionari di organizzazioni intergovernative o di esponenti di rappresentanze estere. Per familiari si intende esclusivamente coniugi e figlie/i fino a 25 anni di età. La validità del permesso è limitata alla durata della funzione del titolare principale.

Permesso G: per frontalieri. È rilasciato a chi proviene dall’area UE/AELS e lavora in Svizzera pur continuando a risiedere nel proprio Paese (le/i frontaliere/i devono rientrare al proprio domicilio principale all’estero almeno una volta alla settimana). Il permesso G è valido cinque anni se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato o di durata superiore a un anno. Altrimenti, coincide con la durata del contratto.

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